Nella recente normativa
(D.L.vo 22/4/2004, n. 42) non è più contemplata
la funzione di "intermediazione" fra gli studiosi
e gli enti vigilati attribuita al Soprintendente Archivistico
dall'art. 30, lett. D, del D.P.R. n. 1409/63. Pertanto,
le richieste di consultazione, per motivi di studio,
della documentazione conservata negli archivi degli
enti pubblici non devono essere più trasmesse
alla Soprintendenza Archivistica.
Spetta ai dirigenti ed ai funzionari responsabili dei
servizi archivistici degli enti provvedere ad assicurare
il corretto espletamento delle procedure relative all'accesso
ai documenti d'archivio, osservando scrupolosamente
il combinato disposto dagli artt. 122-127 del suddetto,
opportunamente correlato all'art. 8 del D.L.vo 30/7/1999,
n. 281, che reca disposizioni in materia di trattamento
dei dati personali per finalità storiche, statistiche
e di ricerca scientifica.
A solo titolo esemplificativo è possibile scaricare
un fac-simile di richiesta di consultazione da inoltrare
all'ente.
Nel caso si verifichino delle difficoltà per
la consultazione degli atti d'archivio, gli utenti possono
rivolgersi alla Soprintendenza Archivistica.
DOMANDA
DI CONSULTAZIONE ATTI DI ARCHIVIO PER MOTIVI DI STUDIO
(Attenzione: per salvare il documento è necessario
cliccare sul
titolo con il tasto destro -> Salva oggetto
con nome)