Le funzioni
della Soprintendenza archivistica per la Puglia, organo
periferico del Ministero per i beni e le attività
culturali - Direzione generale per gli archivi- sono
regolate dalle seguenti principali norme:
- D.Lvo del 22 gennaio 2004, n. 42; codice dei beni
culturali e del paesaggio.
- D.P.R. del 30 settembre 1963, n. 1409 con esclusione
degli articoli abrogati dal Decreto Legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, Testo unico sui beni culturali (artt.18,
21-25, 27, 28, 30, 32-43, 45) e successivamente dal
D.Lvo. n. 42/2004
- D.P.R. del 29 dicembre 2000, n.441, REGOLAMENTO recante
norme d'organizzazione del Ministero per i beni e le
attività culturali, (da ora in poi Regolamento).
In base a tali norme, la Soprintendenza svolge, nell'ambito
della regione Puglia ai sensi dell'art. 27 del Regolamento,
i seguenti principali compiti:
a) attua gli indirizzi impartiti dal
Direttore generale per i beni archivistici e gli interventi
previsti nei piani di spesa;
b) approva i progetti per l'esecuzione
degli interventi sui beni archivistici, entro il limite
stabilito con decreto dal Direttore generale e, oltre
tale somma, cura l'istruttoria relativa, ai fini dell'
approvazione dei progetti da parte del Ministero;
c) provvede, nell'ambito delle proprie
competenze di settore, alla TUTELA dei beni archivistici
non statali e VIGILA sull'osservanza degli obblighi
imposti dalla legislazione di tutela ai soggetti pubblici
e privati proprietari, possessori o detentori di tali
beni, anche intervenendo in via sostitutiva;
d) si pronuncia sull'ammissione ai
contributi statali degli interventi indicati nella lettera
c) e ne certifica il carattere necessario ai fini delle
agevolazioni tributarie previste dalla legge;
e) cura l'attivazione dei servizi di
assistenza culturale e di ospitalità.Nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza il Soprintendente per i
beni archivistici fornisce assistenza ai soggetti proprietari,
possessori o detentori degli archivi non statali nella
formazione dei massimari di conservazione e di scarto
e dei quadri di classificazione dei documenti, nonché
nella definizione delle procedure di protocollazione
e archiviazione, con particolare riferimento al protocollo
informatico; fornisce, altresì, assistenza alle
regioni e agli enti locali, su richiesta degli stessi,
nell'attività di formazione degli addetti agli
archivi ( cfr. DPR 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa, capo IV).
|
|
|
|
|
|